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Lo scorso 17 Marzo la Presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, al termine della videoconferenza con i leader del G7 ha annunciato la decisione di una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali nell’Unione ed il blocco dei voli in entrata nell'Ue per 30 giorni.
In riferimento al decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) recante le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vi indichiamo qui di seguito importanti novità relative al tema lavoro e welfare.
Aspetti legali relativi ai contratti di viaggio: derivanti dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Marzo”) – estensione della risoluzione per impossibilità sopravvenuta dovuta a alla diffusione del COVID -19 ai contratti di soggiorno e di acquisto biglietteria per musei e spettacoli
Il presente contributo intende fornire i primi chiarimenti operativi riguardanti il “differimento” degli adempimenti fiscali e dei versamenti, a seguito dell’approvazione del decreto del Governo avvenuta oggi.Sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, il Consiglio dei Ministri è intervenuto con una serie di provvedimenti che si sono accavallati l’uno con l’altro. Il quadro normativo di riferimento è, quindi, estremamente articolato e di difficile lettura. Ciò con riferimento sia al differimento dei termini previsto per gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti, sia con riferimento al versamento dei tributi in scadenza oggi, 16 marzo e nei prossimi giorni. Il presente documento prende in esame le misure più rilevanti. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori chiarimenti che, per il momento, non sono stati oggetto di trattazione in questa sede.
Il provvedimento – che produce effetti dalla data di oggi (12 marzo) fino al 25 marzo prossimo, introduce sull’intero territorio nazionale ulteriori più stringenti misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.
Con il DPCM del 9 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9.3.2020, le misure di contenimento previste all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 per le zone già considerate "rosse” (Lombardia e altri Comuni ivi indicati) sono state estese su tutto il territorio nazionale.
La normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane e, da ultimo, con il DPCM dell’8 Marzo 2020 (che ha sostituito i precedenti DPCM dell’1 e 4 Marzo 2020) ha previsto come misura di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale che “…chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate
In riferimento alla Direttiva del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle aree a “contenimento rinforzato” dell’8 marzo u.s. riassumiamo qui di seguito i contenuti della Direttiva.
La direttiva prevede:
Si comunica che Confcommercio unitamente alle principali Associazioni di rappresentanza, in relazione ai finanziamenti concessi alle micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”, ha sottoscritto con ABI uno specifico Addendum volto a prorogare la validità dell’Accordo per il Credito 2019 che prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti all’Accordo stesso, per tutti i finanziamenti in essere alla data del 31/01/2020 di:
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8.3.2020 il nuovo DPCM in attuazione dell’art. 3 del D.L. 23.2.2020 n. 6 il quale, per ciò che riguarda le Agenzie di Viaggi, prevede:
Il DPCM del 4 marzo 2020 ha ribadito la sospensione dei viaggi di istruzione fino al 3 aprile 2020
Decreto Legge 2 marzo 2020 - Disposizioni in materia di Lavoro e Welfare
A seguito della situazione emergenziale provocata in Italia nel corso dell'ultimo mese dal Corona virus (COVID-19) e degli effetti sia in campo sanitario che economico, il Governo italiano ha proceduto - anche a seguito dell'interlocuzione con le Associazioni di Categoria predisposte dal Mibact, a definire una strategia di intervento ad hoc per il turismo focalizzata su tre fasi diverse. La prima, quella più immediata, in cui si parla di dilazione di pagamenti. La seconda riguarda le misure strutturali d'intervento, mentre la terza sarà per il rilancio dell'immagine del Paese per uscire dall'emergenza.
A fronte dei provvedimenti che alcuni Paesi esteri (tra questi: Gran Bretagna, Francia, Seychelles, Croazia, Grecia e Serbia, Irlanda, Olanda, Israele, Kuwait, Giordania, Russia; si verifichi sul sito del Ministero degli Esteri sul sito www.viaggiaresicuri.it) stanno adottando, quali misure di contenimento della diffusione del coronavirus, aventi ad oggetto l’inibizione all’ingresso in tali Paesi o adozione di misure di “quarantena sanitaria” per turisti italiani o di “sconsiglio” a viaggi verso l’Italia, si riassumono i principali effetto giuridici sui contratti di viaggio:
In data di ieri, 25 febbraio 2020, in esito alla riunione del Consiglio dei Ministri è stato emanato un nuovo DPCM, che si allega, dal quale si trae che la sospensione dei viaggi di istruzione, con obbligo di rimborso alle scuole ai sensi ex art. 41, commi 4 e 6 del Codice del Turismo – Dlgs 79/2011, è applicabile a tutto il territorio nazionale, fino alla data del 15 marzo 2020. Nell’art 1, differentemente dal testo del precedente DPCM 23.2020, commentato con la precedente circolare n. 7 di questo Ufficio Legale,
In data 23 Febbraio 2020 il Governo ha adottato la decretazione d’urgenza indicata in oggetto (che si allega) che all’art. 1, tra le “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” al comma II, lett. f) prevede anche la “sospensione dei viaggi di istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, sia sul territorio nazionale, sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’art. 41, comma IV del D.lgs. 23.5.2011 n. 79…”.
Tale ultima norma del Codice del Turismo (D.lgs. 79/2011) prevede il diritto di recesso dal contratto di pacchetto dei viaggiatori senza applicazioni di penali e con diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati entro 14 giorni dal recesso.
A seguito di chiarimenti richiesti da diversi Associati in merito alla corretta applicazione da parte delle Istituzioni scolastiche nelle procedure di affidamento di viaggi di istruzione del principio di rotazione di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (recentemente modificato dal c.d.decreto Sblocca Cantieri, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) si segnala quanto segue.Il principio di rotazione ha notevoli sfaccettature relative al divieto di invito al gestore uscente, alle gare che richiedono una diversa qualificazione, allo scorrimento della graduatoria, alle ipotesi di non perfetta omogeneità tra prestazioni in affidamento e prestazioni espletate, alla legittimità dell’invito del gestore
Ad integrazione di quanto indicato nella Circolare Fiavet n. 1 del 28 gennaio 2020, in caso di annullamento (recesso) legittimo da parte dei viaggiatori, l’Organizzatore può richiedere ai fornitori dei servizi del pacchetto, la restituzione di quanto versato, tenuto conto che i contratti dei fornitori, collegati al pacchetto, si risolvono con la cessazione di quest’ultimo, come indicato nell’ultima parte del comma VI dell’art. 41 del Codice del Turismo – D.Lgs 79/2011, di seguito riportato:
A seguito della comunicazione al mercato da parte del vettore Air Italy Spa dell’11 febbraio 2020, con la quale si comunica che l'Assemblea degli azionisti ha deliberato nella stessa data la liquidazione volontaria in bonis della società (nominando Liquidatori il Prof. Enrico Laghi e il Dott. Franco Maurizio Lagro), si precisa quanto segue in merito ai principali effetti giuridici sui pacchetti o sul solo volo venduto dagli Agenti di Viaggi:
A seguito di numerose richieste di parere pervenute dagli Associati, si precisa che allo stato dei provvedimenti emessi dall’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità e dal tenore dei vigenti avvisi di sicurezza presenti nelle Schede Paese e nel “Focus coronavirus” del sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Esteri, costantemente aggiornati, il rischio di contagio “coronavirus” è localizzato in forma diffusa solo in alcune zone della Repubblica Popolare Cinese (Province dell’Hubei e di Guangdong, nelle città di Pechino, Shanghai e nelle Province amministrate di Hong Kong e Macao ed a Taiwan)
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