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L’articolo 25 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede per gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo il diritto a fruire dell’erogazione di un contributo a fondo perduto. Tale possibilità è subordinata alla presenza di alcuni specifici presupposti. Possono così fruirne, al verificarsi delle condizioni previste dal decreto, anche le agenzie di viaggio e turismo.
Le diverse segnalazioni e richieste di chiarimenti sull’argomento in oggetto pervenute da imprese del turismo nei giorni scorsi rendono opportuno l’approfondimento dedicato che si compie, di seguito, con la presente nota.
Il decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede, con l’intento di incentivare le attività turistiche, il riconoscimento, in favore dei nuclei familiari, di un bonus, fino ad un massimo di 500 euro, da spendere nelle strutture turistico ricettive.Si tratta di una misura che va nella giusta direzione nel senso di alimentare il clima di fiducia necessario per stimolare le attività turistiche, ma che in concreto si traduce in un aiuto economico non ancora completamente soddisfacente. Inoltre, il meccanismo di riconoscimento del bonus è eccessivamente complicato
È iniziato l'iter di conversione in legge del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto Dl “rilancio”), presso la Commissione (V) Bilancio della Camera dei deputati, con il riferimento dell'Atto Camera 2500. Fiavet, con l'ausilio dei suoi consulenti legale e fiscale, ha elaborato delle proposte di emendamenti (allegato), volte ad ampliare l'applicazione e la fruibilità ed i benefici del tax credit vacanze (Art.176) alle Adv e To, ed a chiarire ulteriormente l'applicabilità dei voucher.
In considerazione del fatto che l’intero Settore del turismo si trova ancora oggi a dover affrontare una situazione di crisi senza precedenti imputabile all’attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che hanno determinato il fermo delle attività delle aziende
In riferimento al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” – supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, si riassuomono qui di seguito le disposizioni del DL riguardanti il Turismo (Titolo VII – art. 176 e ss.):
Nel corso del periodo di emergenza sanitaria, in conseguenza della diffusione epidemiologica di COVID – 19, le agenzie di viaggio hanno ricevuto numerose richiese di annullamento delle cessioni di pacchetti turistici, precedentemente effettuate.Le ragioni dell’annullamento sono dovute non solo ai rischi conseguenti alla diffusione dell’epidemia, ma anche alle restrizioni alla libera circolazione delle persone imposte a livello nazionale, e nell’ambito europeo e extraeuropeo.Si è posto dunque il problema di determinare quali fossero gli adempimenti dovuti all’annullamento delle predette cessioni, anche con riferimento alla corretta liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In riferimento a quanto già anticipato con la Circolare n. 50, si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020 il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd decreto “Riaperture”).
In riferimento alla nota inviata il 27 aprile u.s. relativa al protocollo di regolamentazione per il Contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro, trasmettiamo in allegato le linee guida per le Agenzie di Viaggio che dovranno seguire alla riapertura delle loro attività.
In riferimento alla Circolare Fiavet n. 49, si informa che ieri sera, 15 maggio 2020, il Governo ha approvato un nuovo decreto legge che conferma la possibilità per le Agenzie di viaggio di riprendere l’attività presso le proprie sedi con il rispetto delle misure di prevenzione di cui alle Linee Guida già richiamate nella precedente Circolare sopra citata.
Si ricorda che il DPCM 26 aprile 2020, che dispone la vigente misura della chiusura delle attività commerciali, incluse le Agenzie di Viaggio (v. Circolare Uff Legale n. 47), ha effetto fino al 17 maggio 2020.
In relazione all’apertura delle Agenzie di Viaggi e al rientro del personale, Vi trasmettiamo delle linee guida, realizzate da Caterina Claudi, Consulente del Lavoro per Fiavet Lazio, che riteniamo essere di interesse per le Agenzie di Viaggi associate. Le stesse forniscono ai titolari uno strumento di supporto per la riorganizzazione dell’Agenzia al fine di adottare misure di prevenzione al contagio COVID-19 (salute e sicurezza sul lavoro).
In riferimento alla Circolare Fiavet n. 24 del 25 marzo u.s., ed all’esito della conversione in legge (n. 27 del 24.04.20) del DL 17.3.2020 n. 18, con modificazioni, si allegano i modelli di voucher già acclusi alla Circolare citata (predisposti in base all’art. 28 del DL 2.3.2020, ora abrogato), che sono stati rivisti e aggiornati con l’inserimento dei riferimenti legislativi vigenti dal 30 aprile 2020.
Vi informo che il Tribunale di Milano, Giudice Dottor Borrelli, con l’acclusa sentenza 2465/2020 del 21 aprile 2020, ha accolto la domanda svolta da Fiavet e dalla Associata Moretti Viaggi, dichiarando illegittima la modifica unilaterale della commissione dovuta agli Agenti per la vendita della biglietteria, adottata dal vettore a far data dal 1/1/2016, riducendo la commissione dal l’1% allo 0,1%, e condannando il vettore a ripristinare la detta commissione all'1% dalla data del 1 gennaio 2016;
La FIAVET ha partecipato in data 28 aprile alla Tavola rotonda organizzata da Trenitalia con le associazioni di categorie delle Adv, finalizzata a presentare:
1. le principali attività di prevenzione e sicurezza adottate da Trenitalia a seguito dei vari DPCM; 2. un prezioso aggiornamento sulle condizioni generali di contratto che sono per molti soggetti in scadenza.
Per quanto riguarda il primo punto ci è stato ricordato che tali attività saranno mantenute ed implementate in coerenza con quanto sarà previsto nelle varie fasi di ripresa post covid-19.
In allegato il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, pubblicato il 27 aprile sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 108.
Le disposizioni producono effetto dal 4 maggio 2020, sostituendo quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dai commi 7, 9 e 11 dell’articolo 2 –che si applicano dal 27 aprile cumulativamente alle disposizioni del predetto Decreto 10 aprile 2020.
Il 24 Aprile scorso la Camera dei Deputati – votando la fiducia posta dal Governo sul testo del provvedimento già approvato dal Senato e quindi facendo decadere la possibilità di introdurre ulteriori emendamenti - ha approvato in via definitiva la legge di conversione del DL 18/2020 (cd “Cura Italia”), nel quale sono confluiti per ragioni sistematiche e di coordinamento anche altri Decreti Legge relativi all’emergenza COVID, tra cui il DL 2.3.2020, n. 9, contenetene l’art. 28 regolante la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cc dei contratti di trasporto e dei pacchetti di viaggio (inclusi quelli del turismo scolastico) con relativa disciplina di rimborso, anche tramite voucher (già commentato con la Circolare 24/2020).
Il decreto – legge 8 aprile, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, ha inteso assicurare un ulteriore sostegno economico alle famiglie e imprese. Si tratta del secondo decreto – legge, successivo al decreto “Cura Italia,” la cui finalità è fare fronte alle rilevanti conseguenze economiche dovute all’emergenza epidemiologica di Covid – 19. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 94 dell’8 aprile 2020, ed è entrato in vigore il giorno successivo.
In riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile u.s. pubblicato in Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 97, volto ad introdurre misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si conferma che la misure già assunte con i precedenti DPCM dell’8,9, 11 e 22 Marzo 2020, sono state prorogate fino al 3 maggio 2020.
Si allega schema di comunicazione che le Agenzie di viaggio possono inviare alla propria Assicurazione della responsabilità civile ex art. 19 e 47, 1 comma del Codice del Turismo - Dlgs 23.5.2011, n. 79 per richiedere ai sensi dell’ art. 1897 c.c. una riduzione del premio dalla prossima scadenza dello stesso o del rateo, sostenendo che il fermo dei viaggi, a seguito dei provvedimenti di contenimento della diffusione del Covid-19 dal 23.2.2020 per il turismo scolastico prima e da e per la zona rossa e poi dal 9 marzo in tutta l’Italia, sia incoming che out-going,
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