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Vi informiamo che l’INPS, con messaggio n. 1516/2020, informa che, a seguito del prolungamento della sospensione delle attività di scuole e asili, i 15 giorni di congedo per emergenza COVID previsto dall’art. 23 del D.L. n. 18/2020 potranno essere fruiti fino il 13 aprile 2020.
Vi informiamo che l’INPS, con messaggio n. 1508/2020, comunica che alle modalità di compilazione del modello telematico “SR41” sono state apportate - in un’ottica di miglioramento e più rapida gestione ed emissione dei pagamenti - talune semplificazioni, tra cui l’abolizione dell’obbligo di firma da parte del lavoratore del predetto modello.
L'INAIL ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.Nel rinviare alla lettura integrale del documento, di seguito si evidenziano alcuni degli aspetti di maggiore interesse.
Il presente contributo segue la circolare FIAVET n. 19 del 16 marzo 2020, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti operativi relativi al “differimento” degli adempimenti fiscali e dei versamenti, a seguito dell’approvazione del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18. Tale decreto è stato approvato per fare fronte all’emergenza epidemiologica da Covid – 19.Saranno esaminati qui di seguito alcuni temi già trattati, alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 8/E del 3 aprile scorso
In riferimento alle Circolare Fiavet n. 30 del 30 marzo u.s. Vi trasmettiamo Messaggio n. 1478 nel quale l’INPS ha chiarito la posizione di quei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti che, posto l’assetto normativo in atto, in alcune delle Regioni interessate dal decreto-legge n. 9/2020, hanno presentato istanza di CIGD alle suddette Regioni.
Vi trasmettiamo il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – annunciato e firmato nella serata di ieri dal Presidente del Consiglio, con cui si dispone la proroga dal 3 aprile fino al 13 aprile 2020 dell’efficacia delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio emanati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020.
In riferimento all’art. 44 del Decreto Cura Italia che ha istituito il cosiddetto “Fondo per il reddito di ultima istanza”, con stanziamento di 300 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di garantire, attraverso il riconoscimento di un‘indennità, un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro.
In riferimento alla Circolare Fiavet . 32 del 31 marzo 2020, qui di seguito chiarimenti dei contenuti della Circolare Inps n. 49 - recante dei chiarimenti e le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso alle indennità introdotte con il Decreto Cura.
Vi informiamo che l’INPS, con messaggio n. 1416/2020, comunica che sono in linea le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi. Inoltre sono state adeguate le informative
Vi informiamo che la FIAVET unitamente ai Sindacati di Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL, ha siglato un “Verbale di accordo” nel quale si è concordato lo sllittamento della II° tranche di una tantum che doveva essere erogata a marzo 2020
L’INPS con il Messaggio n. 1288 del 20.03.2020 (qui allegato) aveva diffuso le prime indicazioni sulle indennità introdotte dal Decreto Legge Cura Italia a sostegno del reddito dei liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori agricoli e dei lavoratori dello spettacolo.
In riferimento alle precedenti comunicazioni relative all’accesso dell’assegno ordinario FIS e CIGD, Vi alleghiamo un modello standard di lettera individuale al dipendente da poter utilizzare ed adattare come meglio ritenuto alle singole fattispecie di sospensione e/o riduzione applicate dai datori di lavoro.
Vi informiamo che l’INPS, con circolare n. 47/2020, illustra le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.
Vi informiamo che l’INPS, con circolare n. 45/2020, fornisce le istruzioni operative per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi di cui all’art. 23 del D.L. n. 18/2020 e dell’estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, previsto dall’art. 24 del D.L. n. 18/2020.
In riferimento alla Circolare Fiavet n. 25, si segnala che l’Inps ha provveduto ad adeguare le indicazioni contenute nella Circolare n. 37/2020 - nel paragrafo relativo alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore - alla nuova interpretazione fornita al riguardo dal Ministero del Lavoro.
In riferimento al Webinar tenuto dal Prof. Nicola Forte, Consulente Fiscale Fiavet, lo scorso 20 marzo potete trovare riascoltare la registrazione del webinar al al seguente link:: https://eventi.travelquotidiano.com/it/webinar/80Troverete in allegato le slide.
L’INPS, nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, con il messaggio n. 1321/2020 fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.
Facendo seguito al msg INPS n. 1287, qui allegato, si conferma da fonti dirette INPS che è disponibile sul sito la nuova causale “Covid- 19 nazionale” che recepisce le disposizioni del D.L. 18/2020. Tale causale può essere utilizzata da tutte le aziende del FIS e degli altri Fondi di solidarietà che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva a causa del coronavirus.
Si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconsiderato il parere precedentemente espresso rispetto alla Circolare Inps n. 37/2020 nella parte relativa alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore. In quella occasione l’Istituto, in conformità appunto ad un parere
Il rilascio del voucher al viaggiatore: inquadramento normativoL’art. 28, comma 5 del D.L. n. 9/2020 prevede che i viaggiatori possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nel periodo di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle aree interessate dal contagio. La disposizione prevede ancora che “In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’art. 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.
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